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Leggi la storiaRappresenta il primo passo concreto in Italia verso un mondo digitale più inclusivo, tutelando il diritto di ogni cittadino all’accessibilità senza barriere. Cosa prevede, chi è obbligato a rispettarla e quali sono i requisiti tecnici.

Cosa dice Legge Stanca e perché è importante
Legge Stanca prende il nome dall’allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, ed è la normativa italiana di riferimento in tema di accessibilità digitale. Promulgata il 9 gennaio 2004, è nata per garantire pari diritto di accesso a tutti i cittadini, in particolare quelli con disabilità, a siti web, applicazioni e prodotti online della Pubblica Amministrazione.
Una delle prime normative in Europa e nel mondo a porre degli obblighi in tema di accessibilità digitale, ovvero ‘la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie’, (Legge 4 del 9 gennaio 2004) garantendo quel diritto che oggi è definitivamente riconosciuto con l’European Accessibility Act.
In un periodo storico in cui si stava ancora lavorando alla rimozione delle barriere architettoniche, Legge Stanca introduce obblighi specifici per i servizi pubblici digitali, promuovendo e allargando il diritto di inclusione oltre lo spazio fisico riconosciuto fino a quel momento.
Originariamente, gli obblighi sanciti da Legge Stanca riguardavano solo la Pubblica Amministrazione e gli enti pubblici, ovvero aziende a partecipazione pubblica, enti pubblici economici e concessionari di servizi pubblici. Ma con il recepimento della Direttiva europea 2016/2102 - Web Accessibility Directive (WAD) – recepita in Italia con il D.lgs. 106/2018, Legge Stanca ha di conseguenza subito un'evoluzione.
La WAD infatti interessa non solo le pubbliche amministrazioni (PA) ma anche le grandi aziende private che forniscono servizi pubblici. Al riguardo, facendo riferimento alla Circolare AGID N. 3 del 20 dicembre 2022, con decreto-legge n. 76/2020 l’applicazione degli obblighi in materia di accessibilità sono stati infatti estesi a “soggetti giuridici diversi” ossia quelli che “offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro”. In questo modo, non sono soltanto le PA a ricadere nell’ambito applicativo, un’apertura importante.
Legge Stanca impone a tutti i soggetti destinatari di rendere accessibili i propri siti web e le applicazioni digitali, mettendo ogni cittadino nelle condizioni di poter fruire degli strumenti digitali di servizio pubblico in maniera autonoma e completa. In particolare, si fa riferimento a siti web, portali tematici, applicazioni mobile, software e piattaforme online, ma anche tutti quei documenti digitali pubblicati online come modulistica, PDF, comunicazioni e così via.
Lo standard tecnico di riferimento della Legge Stanca, affinché uno strumento digitale possa essere riconosciuto come accessibile, è lo standard europeo EN 301 549, che recepisce i principi delle WCAG 2.1, le Linee Guida secondo cui un prodotto digitale deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto.
La Legge Stanca obbliga tutti i soggetti a pubblicare ogni anno ed entro il 23 settembre, una dichiarazione di accessibilità, ovvero un documento pubblico in cui si spiega con chiarezza e in modalità verificabile, in che misura il prodotto digitale oggetto della dichiarazione sia realmente accessibile.
Come detto, la dichiarazione di accessibilità è obbligatoria ed è uno strumento che permette di comunicare con chiarezza il livello di accessibilità digitale del servizio, oltre a rappresentare uno strumento che permette a chiunque di segnalare eventuali problematiche di accesso.
La dichiarazione di accessibilità si compila esclusivamente attraverso il modulo online di AgID, indicando qual è lo stato di conformità del prodotto (conforme, parzialmente conforme, non conforme), l’elenco degli elementi non accessibili e la motivazione, quali sono le misure correttive pianificate, i contatti per eventuali segnalazioni e richieste di informazioni, i riferimenti al Difensore Civico Digitale, ovvero l’ufficio preposto alla tutela dei diritti digitali di cittadini e imprese.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è l’ente incaricato a controllare la corretta applicazione della Legge Stanca, con un monitoraggio che avviene con diverse tempistiche e più livelli di profondità. Il ruolo dell’AgID è particolarmente incisivo perché valuta anche la qualità stessa delle dichiarazioni di accessibilità pubblicate.
In più, sono gli utenti stessi a poter inviare la propria segnalazione direttamente alla Pubblica Amministrazione o ai soggetti interessati dalla Legge, attraverso il Meccanismo di feedback presente nella Dichiarazione di Accessibilità o nelle sezioni informative del sito o dell’applicazione. Nel caso in cui la risposta sia insoddisfacente oppure del tutto mancante, l’utente può rivolgersi al Difensore civico per il digitale.
Se la Legge Stanca riguarda le Pubbliche Amministrazioni e tutti i soggetti che erogano servizi pubblici l’European Accessibility Act, in vigore dal 28 giugno 2025 impone regole di accessibilità digitale anche ai soggetti privati che, in estrema sintesi, offrano prodotti e servizi attraverso siti web.
Già dal 2004 la Legge Stanca ha posto le basi per il riconoscimento dell’accessibilità non come raccomandazione tecnica, ma come diritto inalienabile e resta ancora oggi come uno dei pilastri dell’inclusione digitale, in Italia e in Europa.
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